Il Subappalto nel nuovo Codice dei Contratti 2023

Il Subappalto nel nuovo Codice dei Contratti 2023
Foto di Gerold Hinzen su Unsplash

Il subappalto nel nuovo codice dei contratti 2023 (D.Lgs. 36/2023) è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 tratta il subappalto all’art. 119.

L’appaltatore può avvalersi di subappalti per contratti relativi a Lavori, Servizi e Forniture.

Quando si configura un subappalto?

In base al comma 2 dell’art. 119 del D.Lgsl. 36/2023 il subappalto si configura sempre quando l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Pertanto ogni prestazione o lavorazione affidata a terzi ricade nell’ambito del subappalto.

Subappalto, la fornitura con posa e noli a caldo

Lo stesso comma al secondo capoverso aggiunge altre casistiche relativamente a 2 attività specifiche che richiedono l’impiego di manodopera:

  • fornitura con posa
  • noli a caldo

se singolarmente :

  • di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
  • incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50%.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

I fattori da prendere in considerazione sono:

  • IMPORTO
  • INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA

In matematica, la congiunzione logica che si legge “e” è un connettivo logico attraverso il quale, a partire da due proposizioni A e B, si forma una nuova proposizione chiamata congiunzione di A e B la quale è vera soltanto nel caso in cui A e B siano entrambe vere, mentre è falsa in tutti gli altri casi possibili.

Quindi si ha subappalto solo se importo e incidenza del costo della manodopera se entrambe le affermazioni poste qui sotto sono contemporaneamente vere:

  • IMPORTO è maggiore del 2% delle prestazioni affidate (contratto) o maggiore di 100.000 euro
  • INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA è maggiore del 50% dell’importo del contratto da affidare

In qualunque altro caso non si configura il subappalto.

schema per determinare se si tratta si subappalto o di fornitura con posa o noli a caldo
schema di individuazione del subappalto nel solo caso di fornitura con posa e nolo a caldo

Limiti di subappalto

Il nuovo codice contratti non prevede limiti al subappalto, al comma 17 del D.Lgsl 36/2023 , le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare
  • di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro
  • di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
  • di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali

Procedura, tempi per autorizzare il Subappalto

fasi per l'autorizzazione al subappalto nel nuovo codice contratti 2023
fasi del rilascio autorizzazione

Iter e tempi di autorizzazione di un subappalto

  1. Requisiti per richiedere di subappaltare (comma 4 art. 119 D.Lgsl 36/2023)

    I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione
    appaltante a condizione che:
    a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
    b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
    c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

  2. Istanza di subappalto da parte dell’affidatario (comma 5 art. 119 D.Lgsl 36/2023)

    L’affidatario trasmette:
    a) il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
    b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
    c) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

  3. Verifiche da eseguire

    Il RUP a seguito della ricezione dell’istanza di subappalto.
    a) verifica della documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti (art. 100 D.Lgsl 36/2023 o SOA per importi maggiori di 150.000 euro
    b) controlli dei motivi di esclusione art. 94, 95 e 96 D.Lgsl. 36/2023
    c) consultazione white list per casi specifici ricadenti nell’elenco art. 1, co. 53 L. 190/2012
    d) DURC, Agenzia Entrate e casellario fallimentare mediante PassOE

  4. Autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante (comma 16 art. 119 D.Lgsl 36/2023)

    La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione :
    – entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
    – entro 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro

tempi per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel nuovo codice dei contratti 2023

Esclusioni specifiche di legge per soli Servizi e Forniture

In base al comma 3 art. 119 D.Lgsl. 36/2023, Le seguenti categorie di forniture o servizi, non si configurano come subappalto:

  • l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  • la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  • l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro/annui a imprenditori agricoli;
  • le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.

Riflessioni

Il subappalto nel nuovo codice contratti 2023 non è cambiato nella sostanza rispetto a quello precedente.

Un inciso; al dilà delle varie dichiarazioni critiche circa l’annullamento del tetto di subappalto, preme precisare che costantemente i RUP, i direttori dei lavori, i direttori dell’esecuzione del contratto si trovano in difficoltà relativamente al rispetto del tetto del subappalto in quanto, molte ditte, aggirano costantemente tale limite mediante il ricorso al distacco funzionale e il nolo a caldo o a freddo. Questo modo di fare permette agli appaltatori di evitare di pagare i subappaltatori in quanto non hanno spesso regolari contratti di subappalto.

L’eliminazione delle soglie minime del subappalto permetterà ai subappaltatori di dichiarare pienamente l’importo del subappalto e pertanto va, a nostro avviso, nella direzione di migliorare il lavoro dei tecnici della stazione appaltante e a maggior garanzia dei subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale

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