La fase di esecuzione degli appalti pubblici è la più importante di tutte in quanto si realizzano concretamente tutte le aspettative programmate dalle stazioni appaltanti.
La fase di esecuzione è la quarta fase fondamentale degli appalti pubblici. Per avere un quadro completo puoi andare sulla pagina dedicata alla Giuda semplificata degli appalti pubblici.
L’esecuzione degli appalti pubblici:
- ha inizio con le attività preliminari all’avvio dell’esecuzione del contratto e
- si conclude con l’approvazione del collaudo, per i lavori, o con la verifica di conformità per servizi e forniture
La fase di esecuzione comprende i seguenti step:
Riepilogo delle attività relative all’esecuzione degli appalti pubblici:
- Attività preliminari all’avvio del contratto
- Garanzie definitive
- Polizza assicurativa per danni subiti dalle stazioni appaltanti
- Documentazione per l’avvio del contratto
- Convocazione per la consegna e l’avvio
- Attività operative del contratto
- Attività conclusive del contratto
Attività preliminari
La attività preliminari dei contratti pubblici sono tutte quelle operazioni preliminari all’avvio all’esecuzione del contratto.
Garanzie definitive
Prima di avviare l’esecuzione è necessario far costituire alla ditta esecutrice la garanzia definitiva (vedi articolo sulle garanzie) ai sensi dell’art. 103 del Codice Contratti.
La cauzione è prestata a :
- garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
Polizza assicurativa per danni subiti dalle stazioni appaltanti
Per quanto concerne i lavori (ai sensi del comma 8 dell’art. 103 del Codice Contratti), l’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione.
La polizza ha lo scopo di coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Documentazione per l’avvio del contratto
La documentazione per l’avvio del contratto è l’insieme di informazioni, di documenti che è necessario acquisire prima dell’avvio.
Per quanto concerne i lavori sarà necessario provvedere ad acquisire informazioni e trasmettere documenti relativi alla:
- sicurezza nei cantieri (Titolo IV D.Lgls. 81/08) da parte del Committente, del Responsabile dei Lavori , del Coordinatore per la Sicurezza, del datore di Lavoro dell’impresa esecutrice;
- gestione operativa del cantiere da parte del RUP, DL, Ditta Esecutrice (Titolo V D.Lgsl 50/2016, DM 49/2018)
Convocazione all’avvio
La convocazione all’avvio dell’esecuzione del contratto è subordinata al momento in cui, per legge, è possibile avviarli.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo (comma 13 art. 32 D’.Lgsl 50/2016) :
- che lo stesso è divenuto efficace,
- in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata
L’avvio all’esecuzione del contratto di qualunque natura, lavori, servizi o forniture è così attuata:
- il RUP dispone al:
- Direttore dei Lavori (DL) di consegnare i lavori (art. 5 DM 49/2018)
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) di avviare le prestazioni (art. 19 DM 49/2018)
- il DL / DEC
- convoca la ditta esecutrice
Attività operative
Sono tutte le attività che si svolgono a partire dall’inizio delle attività e si stabilisce la data di ultimazione delle prestazioni. L’attività si conclude il giorno in cui scadono i termini contrattuali relativi alla durata e le attività sono concluse.
Avvio dell’esecuzione del contratto
Una volta convocata la ditta sul posto, il DL o il DEC redigono il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e lo fanno sottoscrivere all’esecutore.
- Per i lavori, la consegna dei lavori e deve avvenire entro 45 giorni dall’efficacia del contratto o prima in caso di urgenza (art. 5 DM 49/2018)
- Per i servizi e forniture, l’avvio dell’esecuzione del contratto non è previsto un tempo massimo (art. 19 DM 49/2018).
Controllo tecnico, contabile e amministrativo
La parte più delicata di tutta la fase di esecuzione degli appalti pubblici è il controllo è il controllo tecnico, contabile e amministrativo.
In relazione all’art. 111 del D.Lgsl 50/2016 è necessario fare riferimento al Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e cioè il DM 49/2018.
Al dilà di ogni specifica differenza tra le tipologie di appalto di lavori, servizi o forniture, gli step fondamentali per effettuare un controllo tecnico, contabile e amministrativo efficace sono i seguenti:
- accettazione preliminare dei materiali prima della loro collocazione
- accettazione definitiva dei materiali una volta installati
- compilazione dei documenti contabili
- rilascio degli stati d’avanzamento
- emissione dei certificati per il pagamento degli acconti
- controllo dello sviluppo delle attività entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Il controllo amministrativo e contabile è :
- per i lavori agli articoli 6,13, 14 e 15 del DM 49/2018.
- per i servizi e forniture all’articolo 26 del DM 49/2018
Termini di pagamento
I pagamenti (art. 113-bis D.Lgsl. 50/2016) relativi agli acconti sono effettuati nel termine di:
- 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento;
- numero giorni espressamente concordato nel contratto ;
- non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi:
- contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
- e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi.
Clausole penali
Le clausole penali (comma 4 art. 113-bis D.Lgsl. 50/2016) previste dai contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In questo articolo specifico per le penali potete trovare maggiori informazioni.
Sospensione
La sospensione dei lavori (art. 107 D.Lgsl 50/2016) è disposta:
- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
- La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
La sospensione:
- per il lavori si fa riferimento al Art. 10 DM 49/2018
- per i servizi e forniture si fa riferimento al Art. 23 DM 49/2018
Subappalto
Il subappalto (art. 105 D.Lgsl 50/2016) è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Il subappalto per lavori, servizi e forniture è riportato anche in questo precedente articolo.
Il subappalto:
- per il lavori si fa riferimento anche al Art. 7 DM 49/2018
- per i servizi e forniture si fa riferimento anche al Art. 20 DM 49/2018
Modifica dei contratti
La fase di esecuzione degli appalti pubblici prevede un importante articolo relativo alle modifiche durante il periodo di efficacia dei contratti (art. 106 D.Lgsl. 50/2016).
Le modifiche previste dal codice contratti sono 6 6 in tutto e suddivise in due tipologie:
- modifiche opzionali da parte della stazione appaltante (M)
- varianti in corso d’opera (V)
riferimento | descrizione | tipo |
---|---|---|
articolo106 let.a)c.1 | se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili | M |
articolo106 let.b)c.1 | per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale | M |
articolo106 let.c)c.1 | ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; | V |
articolo106 let.d) c1 | se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto | M |
articolo106 let.e)c.1 | se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. | M |
articolo106 c.2 | I contratti possono parimenti essere modificati se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. | M |
- per il lavori si fa riferimento anche al Art. 8 DM 49/2018
- per i servizi e forniture si fa riferimento anche al Art. 22 DM 49/2018
L’utilizzo delle modifiche contrattuali se previste già nel contratto sono utili e vanno ben studiate prima di bandire la gara.
Risoluzione
La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgsl. 50/2016.
La risoluzione del contratto è una facoltà della stazione appaltante e non dell’esecutore quando il contratto ha una patologia.
Nell’articolo dedicato alla risoluzione del contratto sono riportate le casistiche per le quali si può procedere alla risoluzione del contratto.
Recesso
Il recesso del contratto è disciplinato dall’art. 109 del D.Lgsl. 50/2016.
E’ la facoltà concessa alla stazione appaltante di interrompere in qualunque momento un contratto.
Il recesso avviene previo il pagamento:
- delle prestazioni eseguite;
- del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture;
- il decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Attività conclusive
L’e attività conclusive sono quelle che si svolgono dall’ultimazione delle prestazioni al pagamento finale del corrispettivo all’impresa esecutrice.
Collaudo e verifica di conformità
Il collaudo e la verifica di conformità sono trattati nell’art. 102 del D.Lgsl. 50/2016.
I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
In un articolo precedente è stato trattato il collaudo e la verifica di conformità.
Situazione di emergenza per coronavirus
La gestione dell’esecuzione di un appalto con l’emergenza del Coronavirus COVID -19 è stata trattata in questo articolo.
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