Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

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La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva sono aspetti delicati e fondamentali a tutela della committenza nella gestione delle gare prima e nella condotta del contratto dopo. E’ importante perdere un po’ di tempo per capire la loro funzione e soprattutto la loro utilità per non rimanere passivi e impotenti nei confronti delle ditte che attuano condotte non serie nelle gare e negli appalti.

Le garanzie hanno lo scopo di responsabilizzare la ditta che partecipa alle gare e poi alla condotta del contratto. Sono strumenti che si pongono a garanzia ma quasi mai si attuano.

Le parole garanzia, cauzione, polizza sono sinonimi per intendere la medesima cosa.

Nella fase di offerta le ditte che partecipano devono produrre una garanzia provvisoria e l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto deve produrre una garanzia definitiva.

Garanzia provvisoria – per la gara

La garanzia provvisoria è finalizzata a garantire la mancata sottoscrizione del contratto per motivi dell’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva.

Alcune precisazioni dell’ANAC che nel bando tipo n. 1 nelle note illustrative al capitolo 14 precisa:

  • La mancata prova dei requisiti generali e speciali,
  • la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto.
  • L’incameramento avviene solo nel caso in cui le evenienze sopra citate si verifichino in capo all’aggiudicatario, ossia una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
  • Prima dell’aggiudicazione l’eventuale esclusione di un partecipante non comporta alcuna escussione della garanzia provvisoria.

L’articolo 93 del D.Lgsl 50/2016 spiega come si costituisce la garanzia provvisoria finalizzata alla partecipazione delle gare.

La garanzia provvisoria è a corredo dell’offerta è una garanzia fideiussoria sotto forma di cauzione o fideiussione di importo massimo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

Anche la linea guida n. 4 dell’ANAC fa riferimento alla garanzia provvisoria e per gli appalti sotto i 40.000 euro indica come comportarsi con le garanzie provvisorie ed in particolare in caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 del Codice contratti.

L‘errata produzione dell’importo di garanzia provvisoria da parte dell’impresa in sede di gara è sempre sanabile mediante soccorso istruttorio.

Garanzia definitiva – per il contratto

L’articolo 103 del D.Lgsl 50/2016 spiega come si costituisce la garanzia definitiva alla esecuzione del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia:

  • dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
  • del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
  • nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
  • salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per:

  • l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture
  • nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore
  • per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia definitiva è costituita prima della sottoscrizione del contratto ed è calcolata come riportato nella seguente tabella:

ribasso offertopercentuale garanzia su importo contrattoesempio
minore del 10%10%ribasso=6%, garanzia=10%
tra 10% e 20 %uguale al ribasso offertoribasso=16%, garanzia=16%
maggiore del 20%20+(ribasso-20)*2ribasso=23%, garanzia=26%
ribasso=32%, garanzia=44%
ribasso=60%, garanzia=100%
importo garanzia definitiva in funzione del ribasso percentuale

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Riduzioni dell’importo delle garanzie provvisorie e definitive

Di seguito si riporta una sintesi per la riduzione della garanzia provvisoria e definitiva in base all’articolo 93 comma 7 del D.Lgsl. 50/2016 :

  • Totale cauzione 100% (SE NO CERTIFICAZIONI)
  • Totale cauzione 50% (SE CERTIFICAZIONE ISO)
  • Totale cauzione 30% (SE CERTIFICAZIONE EMAS)
  • Totale cauzione 20% (SE CERTIFICAZIONE EN ISO14000)
  • Totale cauzione 30% (SE CERTIFICAZIONE ECOLABEL) SOLO SERVIZI E FORNITURE
  • Totale cauzione 30% NON CUMULABILE (SE RATING LEGALITA’ E IMPRESA) SOLO SERVIZI E FORNITURE