I livelli di progettazione degli appalti pubblici posso essere da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
La progettazione è diversificata per appalti di Lavori o Servizi e Forniture.
La fase di progettazione è preceduta dalla programmazione e seguita dall’affidamento. Le fasi fondamentali sono riportate in questo mio precedente articolo Le fasi fondamentali degli appalti pubblici.
Progettazione
La progettazione di un appalto pubblico è la fase di con la quale si definisco tutti gli elementi che costituiscono i lavori oppure i beni o servizi da acquisire.
In base al tipo di appalto da affidare: Servizi o Forniture (S/F) o Lavori (L), la progettazione può differire sia in quantità di livelli, sia in tipologia.
Livelli di progettazione per i Lavori
La progettazione dei lavori pubblici è articolata n 3 livelli:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, il Progetto di fattibilità tecnico ed economica è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali
la completezza e complessità cresce con il passare da un livello all’altro.
In attesa del decreto del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti previsto per legge, i livelli di progettazione sono quelli fissati dal D.P.R. 207/2010 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione).
La stazione appaltante indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento.
E’ consentito omettere uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Livelli di progettazione per i Servizi e Forniture
La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello.
Ma…. ancora non è stato emanato il regolamento
In realtà, oggi, in attesa dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del D.Lgsl. 50/2016 , si applica l’articolo 216, comma 4. del D.Lgsl. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del articoli da 14 a 43 contenuti della progettazione DPR 207/2010.
Quindi?
Si ha la seguente sequenza di elaborati:
- Studio di fattibilità (art. 14 DPR 207/2010)
- Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (art. 15 DPR 207/2010)
- Progetto preliminare (art. da 17 a 23 DPR 207/2010)
- Progetto definitivo (art. da 24 a 32 DPR 207/2010)
- Progetto esecutivo (art. da 33 a 43 DPR 207/2010)