Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC è veramente una semplificazione?
Siamo tutti in attesa di una svolta significativa nella semplificazione degli appalti e vediamo come è lo stato dell’arte nell’ambito dei lavori relativi ai fondi previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano Nazionale Investimenti Complementari)
Sono state pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già il nome non semplice e lineare), nel mese di luglio, le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” ( 48 del DL 77/2021 “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” ), di ben 51 pagine.
Dopa attenta lettura si evince che se da un lato il:
- Legislatore stia andando nel senso della semplificazione,
- il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) stia andando nella direzione della complicazione.
Semplificazione
Come abbiamo visto nell’articolo precedente Procedura di scelta del contraente per il PNRR, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.Lgsl. 50/2016, è ammesso l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgsl. 50/2016.
Da questo punto di vista, sicuramente il provvedimento è una evidente semplificazione della impostazione del procedimento di appalto dei lavori pubblici in quanto riduce i tempi di progettazione e permette agli operatori di mercato di apportare il proprio contributo, come operatori specializzati, per la progettazione e la successiva realizzazione di opere pubbliche.
In quest’ottica reputiamo strategico avvalersi di capacità tecniche e professionali di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche e pertanto la partecipazione alle fasi di progettazione di questi soggetti possono sicuramente contribuire alla qualità del risultato.
Linee guida PFTE
Il progetto a base di gara è il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è quello previsto dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”
Di seguito analizziamo le Linee guida per vedere quali indicazioni impartisce.
Le linee guida individuano 2 macro fasi:
- FASE 1 “CHE COSA“
- FASE 2 “COME“
Pertanto sono 4 i documenti che dovranno essere prodotti per giungere alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE):
- Quadro esigenziale
- DOCumento Preliminare Alla Progettazione (DOCFAP)
- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE):
1. Quadro esigenziale
In linea generale, il Quadro Esigenziale (QE) contiene:
- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto indicato all’articolo 23, comma 1 del Codice. Agli obiettivi generali sono associati specifici indicatori di risultato (con relativa indicazione delle fonti di verifica);
- b) i fabbisogni della collettività, o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, da porre a base dell’intervento;
- c) le esigenze qualitative e quantitative dell’amministrazione committente e della specifica utenza, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento;
- d) l’eventuale indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel documento di fattibilità delle alternative progettuali.
ulteriori informazioni per la redazione del Quadro Esigenziale non sono presenti nelle linee guida.
2. Documento di Fattibilità delle Alternative Progettazione (DOCFAP)
Una volta redatto il Quadro Esigenziale è necessario redigere il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettazione (DOCFAP)che sviluppa un confronto comparato tra le alternative progettuali.
Le alternative progettuali da prendere in considerazione ed analizzare possono indicativamente riguardare, a titolo di esempio:
- la localizzazione dell’intervento per le opere di nuova costruzione;
- le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto;
- l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo;
- le alternative di approvvigionamento idrico e/o gli interventi per migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione.
L’analisi costi benefici (ACB) è il principale strumento metodologico a supporto della scelta tra alternative progettuali.
Per la redazione del DOCFAP, le Linee Guida fanno riferimento a:
- alle “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” di competenza del Ministero (Novembre 2016), adottate in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 (peraltro è un articolo abrogato);
- alla “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Commissione Europea, DG Regio” (2014) di ben 364 pagine tutto in inglese.
3. Documento di Indirizzo della Progettazione
Il documento di indirizzo della progettazione (DIP) è redatto dal responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all’amministrazione ai sensi dell’articolo 24 del Codice.
In quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”.
In linea generale il DIP, sentita l’Amministrazione competente alla gestione dell’opera (c.d. “Amministrazione usuaria”), riporta almeno le seguenti informazioni:
- lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
- gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire;
- i requisiti tecnici di progetto che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e agli obiettivi di cui al precedente punto 2;
- i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. In linea generale si rammenta che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice “è consentita … l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;
- gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle relative prescrizioni o alle direttive delle connesse valutazioni ambientali strategiche (VAS) ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica progettuale, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l’amministrazione intenda porre a base della progettazione dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
- i limiti finanziari da rispettare;
- il sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della Parte I, Titolo IV, della Parte II, Titolo VI, Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;
- la procedura di scelta del contraente, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, Titolo IV e Titolo VI Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;
- il criterio di aggiudicazione;
- la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili;
- la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali;
- gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione tecnologica di settore;
- le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
a. del perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere;
b. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
Capitolato Informativo (CI)
Il DIP potrà, infine, includere il Capitolato Informativo (CI), secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e di strumenti elettronici (metodi BIM).
Infine, è raccomandabile l’aggiornamento del DIP a seguito della redazione del PFTE, anche a seguito della definizione delle tipologie costruttive e funzionali di progetto.
4. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE
Arriviamo dunque alla fase conclusiva e quindi alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell’opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d’appalto;
13. cronoprogramma;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
Modalità di trasmissione del PFTE al Consiglio Superiore Dei Lavori Pubblici
La Stazione Appaltante è tenuta ad inviare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite PEC, il progetto di fattibilità tecnica ed economica accompagnato da:
- una lettera di trasmissione firmata digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dal rappresentante della stazione appaltante, contenente:
• la denominazione del progetto;
• i riferimenti normativi ai sensi dei quali viene richiesto il parere;
• l’indicazione e le coordinate utili dei referenti della Stazione Appaltante, del responsabile unico del procedimento e del coordinatore della progettazione (email/tel);
• la dichiarazione che i documenti presentati sono conformi a quanto indicato nelle presenti linee guida, anche a seguito delle risultanze della verifica preventiva di primo livello sul PFTE; - una relazione di istruttoria a firma del responsabile unico del procedimento, che contiene almeno i seguenti elementi:
• codice unico di progetto (CUP);
• aspetti pianificatori e programmatici dell’intervento;
• descrizione del processo progettuale: quadro esigenziale – DOCFAP – DIP;
• descrizione sintetica dell’intervento;
• fonti e forme di finanziamento dell’intervento;
• iter autorizzativo per la realizzazione dell’intervento ed eventuali autorizzazioni già acquisite o richieste;
• quadro normativo di riferimento;
• cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento;
• quadro economico;
• indicazione delle procedure per la scelta del contraente;
• esito della verifica preventiva di primo livello sul PFTE. Ai sensi dall’art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ciò costituisce procedura semplificata “per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento”. Allo scopo, si raccomanda l’uso di liste di controllo, riassuntive delle attività di verifica condotte;
• ogni altra informazione ritenuta utile per una compiuta descrizione dell’intervento; - evidenza dell’avvenuto pagamento della quota di cui al D.L. 30/11/2005, n. 245, convertito con la Legge 27/01/2006, n. 21 (art. 1 comma 5, 0,5 per mille)
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