Aumento dei prezzi materiali da costruzione

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Pubblicato il decreto che rileva l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre del 2021, occhio alla scadenza.

Norme

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.

Il MIMS ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 23-11-2021 il DM 11/11/2021 “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”

Sul sito del MIMS è presente una pagina in cui è possibile scaricare:

Tipi di compensazione

Alla luce della normativa attuale abbiamo le seguenti tipologie di compensazione:

Compensazione art. 106 c. 1 let a) DLgdl 50/2016

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Compensazione art. 1-septies DL 73/2021

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’ 8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni:

  • nei limiti del 50 % delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
  • nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

Applicabilità della compensazione

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta:

  • eccedenti l’8% per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed
  • eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
percentuale di compensazione

Aumenti pubblicati

Ecco materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all’8% verificatasi nel primo semestre dell’anno 2021 rispetto al prezzo medio dell’anno 2020

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Avevamo tutti avuto già informazioni su incrementi significativi dei prezzi, ed ora sono state definite le quantità che sono estremamente significative.

Modalità operative per calcolo e compensazione

Andiamo ora a vedere come è possibile effettuare il calcolo e la successiva compensazione dei prezzi in aumento

Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il MIMS con una dotazione di 100 milioni di euro.

Calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

  1. Calcolo della variazione percentuale e somme

    a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è
    applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno
    solare di presentazione dell’offerta;
    b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è
    applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare
    precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

  2. Termini di presentazione istanza da parte dell’appaltatore

    Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione
    entro 15 giorni (08/12/2021) dalla data di pubblicazione del decreto.
    L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano
    rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei
    lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

  3. Accertamento del direttore dei lavori

    Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione,
    cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla
    precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a
    corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla
    precedente lettera b).
    – per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate
    che contengono il singolo materiale da costruzione;
    – per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle
    lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.
    Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il
    direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi
    della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in
    mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile
    l’appalto.

  4. Esclusioni e peculiarità

    Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
    dell’offerta.
    La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali
    compensazioni precedentemente accordate.
    Alle eventuali compensazioni non si applica l’istituto della riserva, trattandosi di un diritto che
    discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
    Entro 15 giorni (08/12/2021)dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento
    tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e
    procede ad eventuali recuperi.

  5. Convalida dei conteggi

    Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a convalidare i
    conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro
    economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove
    occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo
    pagamento.

  6. Erogazione del Ministero

    La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili
    con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
    sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021
    , adottato ai sensi del comma 8 dell’articolo 1-septies del decreto legge n. 73 del 2021.

Compensazioni in aumento di prezzi
Compensazioni in diminuzione dei prezzi

Esempi

La circolare del Ministero fa due esempi che vi invitiamo a leggere per avere un’idea di come impostare il lavoro.

Esempio 1: OFFERTA PRESENTATA NELL’ANNO 2020.

  • Offerta presentata nell’anno 2020 “Ferro – acciaio tondo per cemento armato” contabilizzato nel primo semestre 2021.
  • Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 43,80%.
  • Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell’alea
    dell’8% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 35,80%. (43,80%-8%=35,80%).
  • Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
    35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg).
    La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.
    Pertanto risulta la seguente compensazione C espressa in euro:
    C (euro)= 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).

ESEMPIO N. 2 – OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ALL’ANNO 2020

  • Offerta presentata nell’anno 2017 “armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K” contabilizzato nel primo semestre 2021.
  • A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 63,78%(come di seguito calcolato).
    • prezzo medio anno 2021 = prezzo medio anno 2020 + 43,80% =0,59*(1+0,438)=0,84842 euro
    • % aumento da 2017 a 2021 = (prezzo 2021-prezzo 2017)/prezzo 2017 = (0,84842-0,52)/0,52= 63,78%
  • Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si depura dell’alea del 10% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 53,78%.
  • Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2017 pari a 0,52 euro al kg e pertanto risulta la seguente variazione di prezzo unitario:
    53,78 (%) x 0,52 (euro/kg) = 0,2796 (euro/kg).
  • La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg e risulta la seguente
    compensazione C espressa in euro:
    C (euro)= 0,2796 (euro/kg) x Q (kg).

Esempio 3: OFFERTA PRESENTATA NELL’ANNO 2020. PREZZO COMPOSTO

Ora facciamo l’ipotesi che una lavorazione contenga al suo interno un materiale da costruzione il cui prezzo è da compensare come ad esempio il Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

  • contratto stipulato l’anno 2020;
  • contabilità fatta nel 1° semestre 2021
  • conglomerato bituminoso tipo binder per quantità: mq 5.000 spessore 7 cm pertanto totale: 35.000 mq*cm
  • prezzo unitario contrattuale 2,17 €/mq*cm
  • prezzo lavorazione : 75.950 €

Tale lavorazione da descrizione allegata al contratto è così descritta:

prezzo conglomerato bituminoso binder anno 2020

Il prezzo unitario di questo conglomerato bituminoso tipo binder risulta 2,17 €/ mq*cm.

Questa voce di elenco prezzi è composta da più elementi: noli, materiali e manodopera e richiede pertanto un approfondimento e quindi l’analisi prezzi per capire come applicare la compensazione.

Ipotizziamo che questa sia l’analisi di quel prezzo anno 2020:

Analisi prezzo conglomerato bituminoso anno 2020

Da questa analisi prezzi si desume che l’unico prezzo da compensare in base all’allegato DM 11/11/2021 è il bitume.

L’importo del bitume che nel 2020 ha un prezzo unitario pario a 45,37 €/q nella voce complessiva del conglomerato bituminoso incide per 0,32 €/mq*cm come da riga evidenziata in giallo.

Pertanto per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2020 un valore pari a 45,37 euro al quintale e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 18,15%. Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 18,15%, e la si depura dell’alea:

  • dell’8% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 10,15% (18,15%-8%=10,15%).

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

10,15 (%) x 0,32 (€/mq*cm) = 0,03248 (€/mq*cm).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in mq*cm.

Pertanto risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

C (€)= 0,03248 (€/mq*cm) x Q (mq*cm).

Concludendo l’esempio se la quantità contrattuale è di 35.000 mq*cm, la compensazione è la seguente:

C (€)= 0,03248 (€/mq*cm) x Q (mq*cm) = 0,03248 (€/mq*cm) x 35.000 mq*cm = 1.136 €

Occhio alla scadenza

Come già scritto fate attenzione a non far decorrere i tempi di presentazione dell’istanza fissata per il 08/12/2021 se si decade non possono essere presentate più istanze.

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