Il subappalto negli appalti pubblici

subappalto
il subappalto negli appalti pubblici

Il subappalto negli appalti pubblici è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

In questi giorni è stato pubblicato il Decreto Legge 31-5-2021 n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e vediamo quale sono le novità in merito al subappalto.

Il Codice Contratti tratta del subappalto all’art. 105.

L’appaltatore può avvalersi di subappalti sia per i Lavori che per Servizi e Forniture.

DL 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto

I limiti di ricorso al subappalto negli appalti pubblici è stato di recente modificato dall’art. 49 del DL 77/2021 che prevede la seguente situazione.

Fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Dal 1° novembre 2021 il subappalto non ha più limiti in quanto l’art. 105 comma 2 terzo periodo è sostituito e abrogato il comma 5, per ogni tipologia di opere anche per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

limiti di subappalto

Un inciso; al dilà delle varie dichiarazioni critiche circa l’annullamento del tetto di subappalto, preme precisare che costantemente i RUP, i direttori dei lavori, i direttori dell’esecuzione del contratto si trovano in difficoltà relativamente al rispetto del tetto del subappalto in quanto, molte ditte, aggirano costantemente tale limite mediante il ricorso al distacco funzionale e il nolo a caldo o a freddo. Questo modo di fare permette agli appaltatori di evitare di pagare i subappaltatori in quanto non hanno spesso regolari contratti di subappalto.

L’eliminazione delle soglie minime del subappalto permetterà ai subappaltatori di dichiarare pienamente l’importo del subappalto e pertanto va, a nostro avviso, nella direzione di migliorare il lavoro dei tecnici della stazione appaltante e a maggior garanzia dei subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale

Quando si configura un subappalto?

In base al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgsl. 50/2016 il subappalto si configura sempre quando l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni.

Pertanto ogni prestazione o lavorazione affidata a terzi ricade nell’ambito del subappalto.

A questa definizione, poi la legge aggiunge due casi specifici che di seguito vengono descritti.

Caso particolare di subappalto per la fornitura con posa e noli a caldo

Lo stesso comma al secondo capoverso aggiunge altre casistiche relativamente a 2 attività specifiche che richiedono l’impiego di manodopera:

  • fornitura con posa
  • noli a caldo

se singolarmente :

  • di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
  • incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50%.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare

I fattori da prendere in considerazione sono:

  • IMPORTO
  • INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA

In matematica, la congiunzione logica che si legge “e” è un connettivo logico attraverso il quale, a partire da due proposizioni A e B, si forma una nuova proposizione chiamata congiunzione di A e B la quale è vera soltanto nel caso in cui A e B siano entrambe vere, mentre è falsa in tutti gli altri casi possibili.

Quindi si ha subappalto solo se importo e incidenza del costo della manodopera se entrambe le affermazioni poste qui sotto sono contemporaneamente vere:

  • IMPORTO è maggiore del 2% delle prestazioni affidate (contratto) o maggiore di 100.000 euro
  • INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA è maggiore del 50% dell’importo del contratto da affidare

In qualunque altro caso non si configura il subappalto.

schema di subappalto
schema di individuazione del subappalto nel solo caso di fornitura con posa e nolo a caldo

Esclusioni specifiche di legge per soli Servizi e Forniture

c. 4 Art. 105. (Subappalto)

Le seguenti categorie di forniture o servizi, non si configurano come subappalto:

  • l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  • la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  • l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro/annui a imprenditori agricoli;
  • le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.

Esclusioni specifiche per incarichi professionali

c.8, Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) L’affidatario può subappaltare:

  • indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
  • sondaggi,
  • rilievi,
  • misurazioni e picchettazioni,
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
  • la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L’affidatario non può subappaltare:

  • le relazioni geologiche

Riferimenti

ANAC

Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di “subappalto” 2017 – 2018

Ogni nuovo articolo viene postato su Facebook e Telegram