
E’ necessario conoscere i tempi massimi di affidamento degli appalti pubblici per riuscire a pianificare correttamente la durata degli appalti, prevenire contenziosi e responsabilità dei funzionari.
Con questo articolo, illustriamo in maniera puntuale e coincisa i tempi massimi che devono essere presi da riferimento per gli appalti pubblici nella fase di affidamento.
Le fasi di affidamento degli appalti pubblici sono così composte:
- Determina a contrarre
- Aggiudicazione
- Stipula del contratto
- Consegna dei lavori o avvio dell’esecuzione
Il codice contratti e le leggi successive di semplificazione introdotte fino ad oggi, impongono tempi massimi ben definiti tra alcune fasi dell’affidamento. Nei paragrafi successivi vediamo quali sono questi tempi.
Dalla determina a contrarre all’aggiudicazione
L”articolo 32 comma 2 del D.Lgsl 50/2016 stabilisce che l’avvio dell’affidamento degli appalti pubblici coincide con il decreto o la determina a contrarre.
Con la determina a contrarre si da avvio alla fase di affidamento e in base a quanto previsto dall’art. 32 c.2 del D.Lgsl 50/2016 e pertanto si procede alla individuazione dell’aggiudicatario con le modalità previste dal Codice.
Una volta espletata la selezione dei partecipanti la stazione appaltante, previa verifica delle proposte di aggiudicazione provvede all’aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica dei requisiti (articolo 32 commi 5,6,7 del D.Lgsl 50/2016)
In base a quanto previsto dal DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020, fino al 30/06/2023, i tempi massimi da rispettare sono i seguenti:
L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine che intercorre tra la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento e l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è:
- 2 mesi nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2, lettera a);
- 4 mesi nei casi di procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lettera b)
- 6 mesi negli appalti sopra soglia mediante procedura aperta o ristretta di cui all’art 2 comma 1.

Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
In questo lasso di tempo è necessario tenere sotto controllo i tempi minimi prima dei quali non è possibile stipulare il contratto; infatti il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 comma 9 DLgsl 50/2016).

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti (art. 32 c. 12 D.Lgsl. 50/2016).
Per i progetti previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi dell’art. 50 comma 3 del DL 77/2021 non trova applicazione la condizione sospensiva e pertanto il contratto diventa efficace con la stipula.

Dalla stipula del contratto alla consegna/avvio
Una volta divenuto efficace la stipula del contratto si può procedere alla consegna dei lavori o all’avvio del servizio o fornitura. Le tempistiche sono stabilite nel Regolamento approvato con DM 49/2018 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Consegna dei lavori in via ordinaria
Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (art. 5 c.1 DM 49/2018):
- per le amministrazioni statali, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge;
- per le altre stazioni appaltanti il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Avvio dei servizi e forniture
Per i servizi e forniture, l’avvio dell’esecuzione del contratto non è previsto un tempo massimo (art. 19 DM 49/2018).

Riepilogo delle tempistiche massime
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei tempi massimi dedotti dalle leggi in vigore e che pertanto ogni Responsabile del Procedimento deve tenere costantemente sotto controllo.

La consegna può essere fatta prima della stipula del contratto?
L’esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al
comma 8 (art. 32 c. 13 del DLgsl 50/2016)
E’ possibile consegnare i lavori o avviare servizi e forniture, dopo la l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto solo se interviene la consegna o avvio in via di urgenza (art. 32 c. 8 Dlgsl .50/2016)
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Conseguenze dovute ai ritardi
Il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (art. 1 c. 1 DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020):
- per danno erariale e,
- qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto (art. 32 c. 8 D.Lgsl 50/2016) deve essere:
- motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e
- viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
- Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 (stipula non prima di 35 giorni) e 11 (proposta di ricorso avverso l’aggiudicazione), la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
- Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
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