Legge Europea e contratti pubblici

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Pubblicata la legge di adempimento degli obblighi di appartenenza all’Unione Europea, vediamo ciò che interessa i contratti pubblici.

Nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12 è stata pubblicata la L. 23-12-2021 n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” e le modifiche al Codice contratti sono riportate nell’art. 10.

Art. 10 Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273

Vediamo di seguito gli articoli del D.Lgsl. 50/2016 “Codice Contratti” modificati dalla legge 238/2021:

Art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

Modifica al comma 8: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»

Pertanto si prevede la possibilità, per il progettista incaricato, di ottenere da terzi la consulenza specialistica prevista dal comma 8, estendendo di fatto la possibilità di subappaltare tali attività.

Art. 46 Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

Inserimento lettera d-bis) al comma 1 “«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

e di conseguenza è stato modificato anche il comma 2.

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

Art. 80 Motivi di esclusione

Questo articolo è stato modificato in quanto per partecipare alle gare, l’art. 80 non si applica al subappaltatore, mentre l’art. 80 sarà da verificare nel momento in cui si autorizza il subappalto come da modifica introdotta all’art. 105 comma 4 lettera b) che vedremo nel capitolo successivo. Vediamo comunque le modifiche introdotte:

1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

pertanto non più motivi di esclusione in caso di subappaltatori che si trovano nei casi di cui al al comma 1.

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

Pertanto esclusione anche per gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali di importo non inferiore a 35.000 euro.

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;

pertanto non più motivi di esclusione in caso di subappaltatori che si trovano nei casi di cui al comma 5.

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

pertanto non più motivi di esclusione in caso di subappaltatori che si trovano nei casi di cui al comma 7.

Art. 105 Subappalto

Si estende la possibilità di affidare in subappalto anche

1.1) la lettera a) è abrogata;

Pertanto è consentito l’affidamento l’affidatario del subappalto anche a chi abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;

Quindi si verifica l’art. 80 per tutti i subappaltatori all’atto dell’autorizzazione;

1.3) la lettera d) è abrogata;

Non più necessario che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

2) il comma 6 è abrogato;

Eliminata dalla legge la previsione di indicare la terna dei subappaltatori in sede di gara.

Art. 113-bis Termini di pagamento. Clausole penali

In merito alla legge europea nel codice contratti sono state introdotte modifiche anche all’art. 113-bis relativo alle penali. In realtà riguarda esclusivamente i tempi di accertamento e pagamento degli Stati di Avanzamento.

Introdotti i seguenti nuovi commi :

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo (non superiore a 7 giorni), emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo (entro 30 giorni).

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità


tempi di pagamento delle rate di acconto e la rata di saldo

Per quanto riguarda le tempistiche, era stato già scritto un articolo in precedenza relativo ai “tempi di pagamento degli appalti

Art. 174 Subappalto (nelle concessioni)

Nell’art. 174 Sono riportate le medesime modifiche dell‘art. 113-bis.

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