Collaudo e Verifica di Conformità

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Gli appalti di lavori si concludono con il Collaudo, gli appalti di servizi e forniture con la Verifica di Conformità.

Il collaudo è la parte conclusive della fase di esecuzione degli appalti pubblici.

In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del D.Lgsl. 50/2016, si applica l’articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione che non fa altro che rimandare al TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI , articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010

E allora vediamo un pò come affrontare le operazioni di collaudo o di verifica di conformità con il metodo delle 5W o meglio le gli 8 elementi di San Tommaso d’Aquino

Chi?

Di seguito si riporta una tabella nella quale si indica quali sono i valori per i quali il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti

Per i Lavori

DLgsl 50/2016 art. 102Certificato di Collaudo vs Certificato di Regolare Esecuzione
fino a 1 milione di euroè sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori (DL)
fino alla soglia europea e inferiore a 1 milione di euronei casi che saranno previsti dal regolamento (ancora non emanato), il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori (DL)
sopra la soglia europea entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del Collaudo (comma 4 art. 215 DPR 207/2010).

Per i Servizi e Forniture

DLgsl 50/2016 art. 102Certificato di Verifica di Conformità vs Certificato di Regolare Esecuzione
fino alla soglia europea è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
sopra la soglia europea la norma non specifica nulla ma si può intendere che la verifica di conformità debba essere emessa da un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e diverso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)

Cosa?

Il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture, hanno lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Quando?

Il Collaudo o la Verifica di Conformità deve essere concluso entro e non oltre 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni.

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Come?

I riferimenti normativi relativi alle operazioni di collaudo sono riportante negli articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010.

Le fasi del collaudo sono le seguenti.

  1. Acquisizione della documentazione di collaudo (art. 217, 218 DPR 207/2010)
  2. Visite di Collaudo (art. 219, 221, 222, 223 DPR 207/2010)
  3. Relazione e pareri (art. 219, 225 DPR 207/2010)
  4. Difetti e mancanze nell’esecuzione (art. 227 DPR 207/2010)
  5. Attività non autorizzate ma meritevoli di collaudo (art. 228 DPR 207/2010)
  6. Attività non ritenute collaudabili (art. 232 DPR 232/2010)
  7. Accertamento e presa in consegna in consegna anticipata prima del collaudo (art. 230 DPR 207/2010)
  8. Certificato di collaudo (art. 229, 231, 233 DPR 207/2010)
  9. Conclusione del Collaudo (art. 234 DPR 207/2010)

Le 4 attività fondamentali del collaudo

All’atto pratico le attività del collaudatore per qualunque tipologia di appalto consistono in:

  1. esame della contabilità: mediante visite ed esecuzione dei riscontri della regolarità della contabilità. In sostanza si tratta di verificare la corretta esecuzione dei lavori per raggiungere la convinzione che tutte le parti dell’opera e della contabilità siano in piena regola;
  2. esame a vista: ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione dell’appalto partendo dall’esame della documentazione di progetto e riscontrando che nell’esecuzione sia conforme alle prestazioni richieste;
  3. misure e prove strumentali: consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare il corretto svolgimento delle funzioni previste;
  4. calcoli di controllo: esecuzione di calcoli finalizzati a verificare le prestazioni richieste.

Perchè? Riferimenti normativi

articolo 102 DLgsl 50/2016

articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010

Contenuti del certificato di collaudo

a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:

  • il titolo dell’opera o del lavoro;
  • la località e la provincia interessate;
  • la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
  • gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
  • il quadro economico recante gli importi autorizzati;
  • l’indicazione dell’esecutore;
  • il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
  • il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
  • le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
  • la data e gli importi riportati nel conto finale;
  • l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
  • la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
  • gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
e) la certificazione di collaudo.

Letture consigliate

Consiglio la lettura di questo libro che ho provveduto ad acquistare

Collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici, autore Autore: Autore: Salvatore Lombardo, Editore Dario Flaccovio.