Gli appalti di lavori si concludono con il Collaudo, gli appalti di servizi e forniture con la Verifica di Conformità.
Il collaudo è la parte conclusive della fase di esecuzione degli appalti pubblici.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del D.Lgsl. 50/2016, si applica l’articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione che non fa altro che rimandare al TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI , articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010
E allora vediamo un pò come affrontare le operazioni di collaudo o di verifica di conformità con il metodo delle 5W o meglio le gli 8 elementi di San Tommaso d’Aquino
Chi?
Di seguito si riporta una tabella nella quale si indica quali sono i valori per i quali il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti
Per i Lavori
DLgsl 50/2016 art. 102 | Certificato di Collaudo vs Certificato di Regolare Esecuzione |
fino a 1 milione di euro | è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori (DL) |
fino alla soglia europea e inferiore a 1 milione di euro | nei casi che saranno previsti dal regolamento (ancora non emanato), il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori (DL) |
sopra la soglia europea | entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del Collaudo (comma 4 art. 215 DPR 207/2010). |
Per i Servizi e Forniture
DLgsl 50/2016 art. 102 | Certificato di Verifica di Conformità vs Certificato di Regolare Esecuzione |
fino alla soglia europea | è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) |
sopra la soglia europea | la norma non specifica nulla ma si può intendere che la verifica di conformità debba essere emessa da un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e diverso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) |
Cosa?
Il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture, hanno lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Quando?
Il Collaudo o la Verifica di Conformità deve essere concluso entro e non oltre 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.
Come?
I riferimenti normativi relativi alle operazioni di collaudo sono riportante negli articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010.
Le fasi del collaudo sono le seguenti.
- Acquisizione della documentazione di collaudo (art. 217, 218 DPR 207/2010)
- Visite di Collaudo (art. 219, 221, 222, 223 DPR 207/2010)
- Relazione e pareri (art. 219, 225 DPR 207/2010)
- Difetti e mancanze nell’esecuzione (art. 227 DPR 207/2010)
- Attività non autorizzate ma meritevoli di collaudo (art. 228 DPR 207/2010)
- Attività non ritenute collaudabili (art. 232 DPR 232/2010)
- Accertamento e presa in consegna in consegna anticipata prima del collaudo (art. 230 DPR 207/2010)
- Certificato di collaudo (art. 229, 231, 233 DPR 207/2010)
- Conclusione del Collaudo (art. 234 DPR 207/2010)
Le 4 attività fondamentali del collaudo
All’atto pratico le attività del collaudatore per qualunque tipologia di appalto consistono in:
- esame della contabilità: mediante visite ed esecuzione dei riscontri della regolarità della contabilità. In sostanza si tratta di verificare la corretta esecuzione dei lavori per raggiungere la convinzione che tutte le parti dell’opera e della contabilità siano in piena regola;
- esame a vista: ha lo scopo di accertare la corretta esecuzione dell’appalto partendo dall’esame della documentazione di progetto e riscontrando che nell’esecuzione sia conforme alle prestazioni richieste;
- misure e prove strumentali: consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare il corretto svolgimento delle funzioni previste;
- calcoli di controllo: esecuzione di calcoli finalizzati a verificare le prestazioni richieste.
Perchè? Riferimenti normativi
articolo 102 DLgsl 50/2016
articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010
Contenuti del certificato di collaudo
a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell’opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l’indicazione dell’esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
e) la certificazione di collaudo.
Letture consigliate
Consiglio la lettura di questo libro che ho provveduto ad acquistare
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici, autore Autore: Autore: Salvatore Lombardo, Editore Dario Flaccovio.