La consegna dei lavori

https://unsplash.com/photos/rBWByYlWbxU

La consegna dei lavori è l’attività mediante la quale la stazione appaltante l’appaltatore inizia materialmente le attività operative per espletare l’appalto assegnato.

La consegna è una attività della fase di esecuzione degli appalti pubblici e da quel giorno poi decorrono i tempi contrattuali.

E’ importante conoscere bene le tempistiche da rispettare affinchè la procedura di consegna dei lavori si svolga nel modo corretto sia per la stazione appaltante sia per la ditta esecutrice.

Tempistiche fondamentali

Le tempistiche sono diverse a seconda si proceda alla consegna dei lavori in via ordinaria o in via d’urgenza.

Polizza assicurativa

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (c. 7 art. 103 D. Lgsl 50/2016)

Consegna dei lavori in via ordinaria

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (art. 5 DM 49/2018):

  • per le amministrazioni statali, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge;
  • per le altre stazioni appaltanti il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Consegna dei lavori in via d’urgenza

Per la consegna dei lavori in via d’urgenza non sono stabilite tempistiche massime e pertanto il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nei tempi indicati dal RUP.

Decorrenza tempi contrattuali

L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. (c. 5 art. 107 D. Lgsl. 50/2016).

Operazioni per la consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Vedi comma 2 art. 5 DM 49/2018.

E se l’esecutore non si presenta?

Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha :

  • facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
  • fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Vedi comma 3 art. 5 DM 49/2018.

E se la consegna avviene in ritardo a causa della Stazione Appaltante?

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Vedi comma 4,5 art. 5 DM 49/2018.

Il Verbale di consegna dei lavori

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:

  • a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  • b) l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
  • c) la dichiarazione che l‘area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Vedi comma 8 art. 5 DM 49/2018.

Ogni nuovo articolo viene postato su Facebook e Telegram