Gli appalti pubblici con il coronavirus

Stiamo vivendo settimane confuse su tutti i fronti tra i quali la gestione degli appalti pubblici con il coronavirus (virus COVID-19).

In relazione alle fasi degli appalti pubblici, quella maggiormente colpita dai provvedimenti è la fase di esecuzione.

Si stanno susseguendo decreti presidenziali, ordinanze della protezione civile, circolari del ministero dell’Interno, ordinanze regionali e non è sempre semplice capire l’ambito di entro il quale si possono svolgere gli appalti pubblici.

Disposizioni in vigore e soppresse

Pertanto è necessario capire quali provvedimenti vigenti e quali sono soppressi:

Il DPCM 8/3/2020 all’art. 5 comma 3 stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

Disposizioni vigenti per gli appalti pubblici

In base all’art. 1 comma 1 lettera a) de DPCM 9/3/2020 le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8/3/2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

Ai fini degli appalti pubblici è necessario vedere le disposizioni inerenti i lavoratori

come spostarsi in vigenza del DPCM 9-3-2020

La regolamentazione delle attività lavorative del DPCM 22/3/2020 è la seguente:

Quali tipologie attività produttive possono essere svolte?

Per quello che riguarda gli appalti pubblici vediamo come comprovare le esigenze lavorative. A questo scopo è necessario intanto leggere il DPCM 22/3/2020.

  • let a) Le attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/3/2020;
  • let a) per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;
  • let c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • lett d) attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
  • lett d) attività che sono funzionali dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e);
  • lett e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
  • lett f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • lett f) Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • lett g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
  • lett h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Per capire bene i codici ATECO elencati nell’alegato 1 si consiglia di fare riferimento a questo link del sito ISTAT.

classificazione ATECO del sito ISTAT
Motore di ricerca classificazione ATECO del sito ISTAT

Cliccando sulla parola “struttura della classificazione” si apre un menù a tendina;

apertura menù struttura

Cliccando la crocetta rossa a sinistra della descrizione si aprono le sottocategorie.

cliccare la crocetta per aprire le categorie
apertura categorie

il menù di destra della descrizione si aprono i dettagli della descrizione;

cliccare il menù per leggere la descrizione
apertura descrizioni

Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Chi può spostarsi?

Gli spostamenti sono possibili in entrata ed in uscita dai territori in rosso, nonché all’interno dei territori medesimi per :

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • spostamenti per motivi di salute;

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

Quali documenti si deve possedere?

Ora vediamo quali documenti deve possedere la persona fisica per spostarsi.

Per le modalità operative di attestazione per i lavoratori torna utile la circolare del Ministero dell’Interno Direttiva Ministero dell’Interno 9/3/2020 che prevede le indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.

nuova autodichiarazione

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (link del Ministero dell’Interno per scaricare l’autodichiarazione in PDF):

  • già in possesso della persona fisica
  • che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia

Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal DPCM 8/3/2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Misure igienico sanitarie

 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per i cantieri

Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE. 

Considerazioni

Alla luce di quanto sopra, le misure di sicurezza necessarie a far operare i lavoratori sono complesse sia in termini di:

  • privacy (legata alla lettura delle temperature corporee);
  • distanze (se maggiori ad un metro non necessitano di DPI);
  • ambienti (sanificazioni periodiche e dimensioni tali da non permettere l’avvicinamento delle persone);
  • fornitura (interferenze e servizi igienici dedicati);
  • pulizia personale (sappiamo come per alcune attività come i cantieri questo sia difficile);
  • trattamento di persone positive (gestione di un dipendente positivo è complesso);

Il tutto poi si deve confrontare con la possibilità che un dipendente sia positivo e sia entrato in contatto con gli altri lavoratori e quindi abbiano tutti l’obbligo di espletare la quarantena.

I costi di queste precauzioni sono alti e vanno comunque imputati al contratto con conseguenti oneri a carico del committente.

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