La valutazione degli operatori economici

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La valutazione degli operatori economici negli appalti di servizi e forniture è il metodo di scelta dell’aggiudicatario per i contratti sotto soglia.

L’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgsl. 50/2016 prevede che

fino alle soglie di cui all’articolo 35, le forniture e i servizi si affidino mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

In un precedente articolo “le fasi di affidamento degli appalti pubblici sono riepilogate le modalità di affidamento dei contratti.

Parliamo di valutazione di operatori economici solo negli appalti di forniture e servizi e non agli appalti di lavori che li trovate in questo articolo in cui si analizza il preventivo.

Purtroppo la legge non ha stabilito in che modo procedere alla valutazione degli operatori economici e di conseguenza è necessario trovare gli strumenti per gestire questa procedura.

Che cosa è la valutazione di operatori economici?

La valutazione degli operatori economici è una procedura a “cavallo” tra l’affidamento diretto senza consultazione di altri preventivi e la procedura negoziata.

E’ necessario valutare l’operatore economico come soggetto e quindi sotto una pluralità di aspetti.

In buona sostanza questa procedura corrisponde ad una procedura che potrebbe essere svolta da un soggetto privato nella scelta di un fornitore di beni e servizi.

La valutazione degli operatori lascia “carta bianca” alle stazioni appaltanti, garantisce ampia discrezionalità sulla scelta della valutazione da compiere.

E’ importante carpire questa opportunità per poter essere rapidi e soprattutto efficaci nella scelta di un operatore economico.

Criteri di valutazione

Vediamo ora sotto quale profilo potremmo valutare gli operatori economici.

Possiamo individuare innumerevoli parametri da richiedere all’operatore economico per valutarlo e si può procedere nel modo che si preferisce e soprattutto richiedendo cosa realmente serve.

La valutazione dell’operatore può essere fatta nei seguenti parametri:

  • economico
  • professionale
  • tecnico
  • ecc…

Gli elementi da valutare possono essere riferiti all’assetto organizzativo aziendale generale ma anche all’assetto specifico che ‘operatore metterà in atto nella commessa.

Alcuni esempi relativi all’assetto organizzativo aziendale e assetto dello specifico contratto

numero di addetti dell’azienda
numero di operatori per l’appalto specifico
numero di squadre messe a disposizione
tempi di avvio e di conclusione
garanzie prestate
attività analoghe già eseguite
certificazioni possedute
modalità di esecuzione dell’appalto
modalità di attuazione della sicurezza
fatturato globale e fatturato specifico
orari di esecuzione dell’appalto
utilizzo di protocolli specifici

La valutazione degli operatori economici richiede l’aggiudicazione di un punteggio di merito con il quale motivare l’aggiudicazione.

La procedura è sempre un affidamento diretto preceduto dalla valutazione di almeno 5 operatori economici.

Segnalo un articolo dell’avv. Micheli – Il Sole 24 Ore – 7 luglio 2019 in cui si parla della procedura di valutazione dei 5 operatori economici.

Pertanto la valutazione degli operatori economici è una procedura comparativa ma non fatta criteri specifici. Di conseguenza i parametri di valutazione non vanno definiti nella richiesta di formulazione del preventivo da parte dell’operatore economico.

Il minor prezzo non è l’elemento dominante nella scelta dell’aggiudicatario.

L’offerta economicamente più vantaggiosa non è il modo attraverso il quale eseguire la valutazione degli operatori perché sarebbe necessario prima definire i criteri di valutazione.

La valutazione degli operatori economici nei servizi e forniture è uno strumento flessibile che da la possibilità all’operatore economico di apportare il proprio contributo non solo mediante la formulazione di un prezzo bensì anche attraverso migliorie senza vincoli predeterminati dalla stazione appaltante.

Cosa non è una valutazione degli operatori economici?

Alla luce di quanto detto e per far maggior chiarezza la valutazione degli operatori economici non é:

  • una RDO (Richiesta di Offerta) espletata sul MEPA
  • una serie di Trattative dirette espletate sul MEPA
  • una procedura negoziata
  • una gara
  • un affidamento al criterio del minor prezzo
  • un affidamento al criterio di Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV)

Tutti gli elementi riconducibili ad una gara devono essere completamente rimossi all’atto della richiesta di formulazione della valutazione degli operatori economici.

Come formulare una valutazione di operatori economici?

La valutazione è uno strumento flessibile, in attesa dell’emanazione del regolamento, possiamo dare ampio spazio alle forme in cui va richiesto.

Innanzi tutto occorre togliere ogni riferimento a procedure comparative e quindi eliminare ogni riferimento a parole come “gara” , “offerta”, “trattativa diretta” che sono propri di altre procedure di affidamento.

Per prima cosa alla base di una richiesta della valutazione, deve essere presente un progetto completo di tutti gli elaborati perché l’offerente deve avere ben chiaro gli elementi che costituiscono le attività da eseguire.

Pertanto la lettera di invito dovrà contenere gli elementi sotto riportati. La lettera dovrà essere posta particolare attenzione alla formulazione degli elementi che la Stazione appaltante valuterà.

Lettera invito per la valutazione degli operatori economici per affidamento di servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgsl 50/2016.

  • oggetto della prestazione
  • caratteristiche tecniche e prestazionali
  • importo complessivo stimato;
  • requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti
  • termine di presentazione del preventivo
  • termine per l’esecuzione della prestazione
  • aggiudicazione mediante la valutazione degli operatori economici redatto dalla ditta scelta composto dalle seguenti parti:
    • trasmissione dati relativi agli elementi richiesti come da tabella precedente relativo all’assetto organizzativo aziendale e assetto dello specifico contratto
    • descrizione delle modalità in cui intende effettuare l’attività e peculiarità che intende evidenziare affinché questa Amministrazione possa valutare il miglior preventivo in termini di Costi/benefici
    • prezzo offerto in termini di valore offerto
  • misura delle penali;
  • indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  • eventuale richiesta di garanzie;
  • nominativo del RUP;
  • allegare il progetto esecutivo

La valutazione

La valutazione è fatta per gli elementi qualitativi riferiti alle modalità di espletamento delle attività e le peculiarità che intende evidenziare la ditta e l’elemento quantitativo cioè il prezzo.

Alla ricezione dei preventivi, il RUP valuterà in base ai vari elementi il soggetto a cui sarà affidato il contratto senza necessariamente affidarlo per il solo elemento prezzo.

L’aggiudicazione sarà adeguatamente motivata nell’atto di affidamento.