Verifica e validazione dei progetti

Quando si affronta il tema della verifica e la validazione dei progetti ci si imbatte in un terreno estremamente paludoso e non sempre si riesce a dare a questa attività la giusta importanza. Ora vediamo di dare alcuni strumenti operativi.

La verifica preventiva alla progettazione si applica esclusivamente gli appalti di lavori e non viene effettuata e per servizi e forniture.

La verifica e validazione sono riportate nell’art. 26 del D.Lgsl. 50/2016.

Cosa?

L’attività è composta da 2 fasi:

  • verifica
  • validazione

La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica:

  • la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23,
  • la loro conformità alla normativa vigente.

La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica.

In base a quanto ho scritto in un precedente articolo in merito ai livelli di progettazione, oggi si fa riferimento agli articoli 14-43 del DPR 207/2010.

Tali elementi riguardano:
a) Conformità alla normativa come previsto dall’articolo 26 del DLgs 50/2016.
b) Completezza secondo quanto prescritto e previsto, negli altri casi, dal DPR 207/2010.

  • Progetto Preliminare artt. da 17 a 23;
  • Progetto Definitivo artt. da 24 a 32;
  • Progetto Esecutivo artt. da 33 a 43.

Chi?

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di:

  • progettazione;
  • coordinamento della sicurezza;
  • direzione lavori;
  • collaudo.

Il verificatore deve essere un soggetto che non ha partecipato alle sopra menzionate attività.

importo lavori verificatore validatore
pari o superiore a 20 milioni di euro organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 RUP
inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 – dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità
– dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità
RUP
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 nel caso di progettisti esterni alla stazione appaltante uffici tecnici della stazione appaltante RUP
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 nel caso di progettisti interni stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità RUP
inferiore a 1 milione di euro responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 D.Lgsl. 50/2016. RUP

Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Quando?

La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.

Nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.

Prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, i soggetti incaricati verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.

Come?

La verifica accerta in particolare i seguenti aspetti:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Vediamo ora i documenti da produrre

verifica validazione
Rapporto conclusivo di verifica Rapporto di validazione

Ecco alcuni link utili dove trovare dei manuali utili di verifica della progettazione:

manuali

rapporti di esempio

MODELLI CREATI DA ME

Qui di seguito riporto un modello di rapporto di verifica in formato .docx che potete scaricare e modificare. Chi avesse piacere di condividere le proprie idee in merito, allo scopo di perfezionare il verbale può lasciare un commento all’articolo.

Perché?

La verifica e validazione dei progetti avevano la chiara finalità di evitare il ricorso all’iscrizione delle riserve agli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgsl. 50/2016 (vedi terzo periodo dell’art. 205 comma 2 del D.Lgsl. 50/2016.

In realtà in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 10 della Legge 55/2016 l’applicazione di tale prescrizione è sospesa fino al 31/12/2020 e pertanto oggi le imprese possono iscrivere le riserve anche su aspetti progettuali verificati e validati.

La verifica e validazione restano comunque obbligatori e utili ai fini di minimizzare contestazioni su aspetti progettuali carenti dal punto di vista formale, di comprensione e normativo.

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