Avvio dell’esecuzione del contratto per servizi e forniture

Con l’avvio dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture, l’appaltatore inizia materialmente le attività operative per espletare l’appalto assegnato.

L’avvio è una attività della fase di esecuzione degli appalti pubblici e da quel giorno poi decorrono i tempi contrattuali.

E’ importante conoscere bene le tempistiche da rispettare affinchè la procedura di consegna dei lavori si svolga nel modo corretto sia per la stazione appaltante sia per la ditta esecutrice.

Tempistiche fondamentali

Le tempistiche sono diverse a seconda si proceda alla consegna dei lavori in via ordinaria o in via d’urgenza.

L’avvio dell’esecuzione del contratto in via ordinaria

Il direttore dell’esecuzione del contratto, previa disposizione del RUP, da avvio al”esecuzione delle prestazioni (art. 19 DM 49/2018):

  • dopo che il contratto è divenuto efficace

Avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza

Nei casi previsti per l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, il direttore dell’esecuzione del contratto, lo indica nel verbale di consegna e individua le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente espletare.

Decorrenza tempi contrattuali

L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali (c. 5 art. 107 D. Lgsl. 50/2016):

  • decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
  • dall’ultimo dei verbali di consegna, in caso di consegna parziale.

Operazioni per l’avvio dell’esecuzione del contratto

Il direttore dell’esecuzione del contratto comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

All’esito delle operazioni di avvio, il direttore dell’esecuzione del contatto e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni.

Il direttore dell’esecuzione del contratto trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Vedi art. 19 DM 49/2018.

E se l’esecutore non si presenta?

Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante, in analogia a quanto previsto per i lavori, ha :

  • facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
  • fissare una nuova data per l’avvio, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Vedi comma 3 art. 5 DM 49/2018.

Il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere:

  • le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività’;
  • la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;
  • la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività’.

Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.

Vedi art. 19 DM 49/2018.

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