Le modifiche dei contratti

Spesso durante la fase di esecuzione si rende necessario apportare dei cambiamenti ai contratti ed è possibile farlo seguendo le indicazioni previste per le modifiche dei contratti pubblici dell’articolo 106 del Codice Contratti.

tipologia di modifiche dei contratti
Tipologie di modifiche dei contratti

Le modifiche dei contratti si hanno nella fase di esecuzione degli appalti pubblici che è parte dell’ultima delle fasi degli appalti.

I tipi di modifiche

Le modifiche contrattuali sono in tutto 6 e sintetizzo in questo modo:

  1. Previste nei documenti di gara – (c.1 lett a)
  2. Prestazioni supplementari necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale – (c.1 lett b)
  3. Circostanze impreviste e imprevedibili – (c.1 lett c)
  4. Sostituzione del contraente – (c.1 lett d)
  5. Non sostanziali con importi stabiliti in gara – (c.1 lett e)
  6. Non stabilite in sede di gara, sotto soglia, sotto il 10 % S/F, sotto il 15% L – (c.2)

In relazione alla loro nomenclatura che il codice contratti indica, le modifiche si possono suddividere in due:

  • modifiche
  • varianti in corso d’opera

Le modifiche ai contratti solo in un caso assumono la denominazione di variante in corso d’opera e cioè quando si verificano circostanze impreviste ed imprevedibili. Al difuori di questo caso specifico, le modifiche sono decise autonomamente dalla Stazione Appaltante e si parla di modifiche.

suddivisione delle modifiche dei contratti in varianti e modifiche
riferimenti normativi delle tipologie di modifiche

Possiamo a questo punto fare un ulteriore classificazione delle modifiche contrattuali e cioè in relazione alla loro prevedibilità o meno in fase di preparazione del progetto e della gara:

  • prevedibili
  • non prevedibili
classificazione delle modifiche dei contratti in relazione alla loro prevedibilità
prevedibilità delle modifiche

In relazione alle suddivisioni fatte, possiamo fare le seguenti considerazioni.

La modifica pertanto è una azione unilaterale e non pertanto un diritto dell’appaltatore. Per questo motivo la stazione appaltante può decidere autonomamente se avvalersene o meno.

La volontà di modificare il contratto successivamente alla stipula è perseguibile ma va accuratamente preparata nel progetto e nei documenti di gara.

Le modifiche volontarie sono incluse nelle opzioni contrattuali e vanno esplicitate insieme alle altre come la proroga contrattuale che non è oggetto di questo articolo.

Modifica prevista nei documenti di gara (c.1 lett. a)

Sono consentite modifiche :

  • a prescindere dal loro valore monetario;
  • se sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
  • non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

Questa modifica è prevedibile e pertanto deve essere resa nota ai partecipanti mediante l’inserimento nei documenti di gara di clausole:

  • chiare
  • precise
  • inequivocabili

Devono essere presenti quindi clausole che indicano ad esempio:

  • limiti massimi di spesa per il ricorso alle modifiche;
  • tipologia di prestazione richiesta per la modifica;
  • quantità di attività richiesta;
  • tempi di prolungamento per la modifica;
  • luoghi in cui sarà eseguita la modifica;
  • ecc..

I documenti in cui inserire queste clausole sono:

  • capitolato speciale prestazionale e descrittivo;
  • disciplinare di gara.

Modifiche per prestazioni supplementari (c. 1 lett. b)

Sono consentite modifiche per lavori, servizi o forniture, supplementari che:

  • si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale;
  • l’ aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto;
  • risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
  • comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Questa tipologia di modifica richiede uno specifico approfondimento sulla motivazione che dovrà essere supportata da dati oggettivi sia economici che tecnici.

Pertanto è necessario dotarsi di:

  • analisi costi, preventivi, per esplicitare il vantaggio economico che si ottiene affidando direttamente le prestazioni supplementari alla stessa ditta che sta eseguendo l’appalto e non ad un’altra;
  • relazioni tecniche per dimostrare che la ditta che sta eseguendo la prestazione possa essere l’unica che possa continuare con attività supplementari;
  • analisi dei disguidi che si generano anche mediante l’attestazione degli atti amministrativi e tempi che si perdono per affidare le prestazioni supplementari ad un’altra ditta.

Queste modifiche vanno comunicate all’ANAC entro 30 giorni e va fatta pubblicità sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea se sopra soglia, in ambito nazionale se sotto soglia.

Varianti in corso d’opera (c.1 lett. c)

Le varianti in corso d’opera si hanno quando:

  • l’ aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto;
  • la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  • la modifica non altera la natura generale del contratto (vedi c.4);

Le varianti per l’ANAC sono spesso riconducibili ad errori progettuali ed è pertanto necessario motivare estremamente bene qualora si renda necessario applicare tale modifica.

Le varianti in corso d’opera devono essere comunicate all’ANAC entro 30 giorni e va fatta pubblicità sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea se sopra soglia, in ambito nazionale se sotto soglia.

Modifiche per sostituzione del contraente (c.1 lett d)

Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

  1. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
  2. all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
  3. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Modifiche non sostanziali con importi stabiliti in gara (c.1 lett e)

I contatti possono essere modificati:

  • Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.
  • Se le stazioni appaltanti hanno stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Per applicare questo tipo di modifica, i documenti di gara devono riportare i limiti di importo e di modalità che permettono di modificare il contratto applicando questa specifica modifica.

I documenti in cui inserire queste clausole sono:

  • capitolato speciale prestazionale e descrittivo;
  • disciplinare di gara.

Modifiche non stabilite in sede di gara, sotto soglia, sotto il 10 % S/F, sotto il 15% L – (c.2)

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

  • le soglie fissate all’articolo 35;
  • il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura;
  • il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
  • non può alterare la natura complessiva del contratto (vedi c.4).

Le modifiche devono essere comunicate all’ANAC entro 30 giorni

Riepilogo delle tipologie di modifiche.

Art. 106  descrizionetipologia comunicazione ANAC cosa fare 
c.1 lett a) previste nei documenti di gara con clausole chiare, precise e inequivocabilimodifica nessuna comunicazionenessuna pubblicità
c.1 lett b) Supplementari: 
– 1) impraticabile l’intercambiabilità 
– 2) duplicazione costi 
(<50% valore contratto iniziale) 
modifica SI  
entro 30 gg 
Se sopra soglia: pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Se sotto soglia: pubblicità a livello nazionale 
c.1 lett c) 1) circostanze impreviste e imprevedibili e nuove disposizioni legislative 
2) la modifica non altera la natura generale 
(<50% valore contratto iniziale) 
Varianti in corso d’opera Si  Se ≤ 10% Osservatorio  Entro 30 GG Se sopra soglia Se>10% ANAC entro 30 gg  Se sopra soglia: pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Se sotto soglia: pubblicità a livello nazionale 
c.1 lett d) Nuovo contrante sostituisce per le seguenti condizioni: 
1) clausole revisione let a) 
2 successione per causa di morte o ristrutturazioni societarie 
3) l’aggiudicatrice si assume obblighi nei confronti dei subappaltatori 
 modifica   
c.1 lett e) Se le modifiche non sono sostanziali. Le SA possono stabilire soglie  modifica   
c. 2  Se entrambi: 
a) sotto soglia 
b sotto 10 % Valore iniziale per S/F e 15% per L 
 modifica SI  
entro 30 gg 
 

Come si autorizzano?

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Come si autorizzano le modifiche dei contratti e le varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgsl. 50/2016

  1. Si individua la specifica tipologia di modifica

    In relazione al caso che si presenta, è necessario identificare la tipologia di modifica da attuare in quanto deve rientrare nei 6 casi casi previsti per legge: c1. let.a), b),c), d’), e) art. 106 D.Lgsl. 50/2016 e negli importi massimi consentiti.

  2. il Responsabile del Procedimento autorizza la modifica del contratto

    Con l’ausilio del Direttore dei Lavori (DL) o Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) predispone gli atti per poi proporre l’autorizzazione della modifica alla Stazione Appaltante.

  3. La Stazione Appaltante approva la modifica del contratto.

    In relazione ai propri regolamenti, la Stazione Appaltante approva la modifica al contratto. In generale per gli Enti pubblici, gli atti sono determinazioni dirigenziali o deliberazioni della Giunta comunale.

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