Revisione dei prezzi per appalti pubblici

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La revisione dei prezzi negli appalti pubblici torna in auge con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici.

Con l’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 entrato in vigore il 27/01/2022 e fino al 31 dicembre 2023 in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:

  • i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
casi previsti dall’art. 29 del DL 4/2022

Clausole di revisione prezzi

Con il nuovo decreto legge la revisione dei prezzi per gli appalti pubblici passa attraverso l’inserimento di clausole specifiche.

Comma 1 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

1° periodo art. 106 c. 1 let. a)

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 

2° periodo art. 106 c. 1 let. a)

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti

3° periodo art. 106 c. 1 let. a)

Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

clausole di revisioni prezzi


b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori
al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 (l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale).

La compensazione

Un esempio di calcolo delle variazioni dei prezzi del tutto analogo era stato fatto nell’articolo precedente “Aumento dei prezzi materiali da costruzione“.

4° periodo art. 106 c. 1 let. a) – derogato

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Rilevazione dei prezzi

do seguito vediamo come vengono individuate le rilevazioni delle variazioni dei prezzi.

Comma 2 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  1. L‘Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni (27/04/22) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all‘articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di
    statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
variazioni percentuali dei prezzi

Attività

Comma 3 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  1. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Sarà necessario quindi :

  • individuare tutti i prezzi eccedenti il 5 % dall’anno di contabilizzazione rispetto all’anno del contratto;
  • calcolare l’incremento del prezzo come differenza della percentuale tra incremento del prezzo dell’anno in cui si effettua la contabilità e l’anno in cui è stato stipulato il contratto.
  • calcolare l’80% di tale importo ai fini della revisione
  • verificare di non aver superato il 50% del valore dell’appalto.
variazioni

Attività dell’appaltatore

Comma 4 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  1. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
attività dell’appaltatore
  • Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
attività del direttore dei lavori

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

calcolo della maggiore onerosità

Esclusioni

Comma 5 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  1. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Ribasso d’asta nella compensazione

Comma 6 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  1. La compensazione non e’ soggetta al ribasso d’asta ed e’ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Somme per la compensazione

Comma 6 art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4

  • Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare:
    • le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
    • le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
      base delle norme vigenti,
    • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori
      per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
Somme utilizzabili per la compensazione

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