
Le modifiche e le varianti nel nuovo codice dei contratti 2023 sono riepilogate in questo articolo, nel quale vengono analizzate le tipologie e le modalità di approvazione.
Durante la fase di esecuzione, diventa spesso necessario apportare cambiamenti ai contratti e ciò può essere fatto seguendo le linee guida previste per le modifiche e le varianti nei contratti pubblici, come definite nel nuovo codice dei contratti del 2023.
Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono riportate all’art. 120 del D.Lgsl. 36/2023 e nell’art. 5 dell’allegato II.14 .
Tipologie di modifiche e varianti del nuovo codice dei contratti 2023
L’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 prevede 4 tipologie di modifiche che possono essere apportate ai contratti senza richiedere una nuova procedura di affidamento:
- Modifiche
- Opzioni
- Varianti in corso d’opera
- Proroghe

Di seguito si elencano tutte le singole tipologie riportando anche il comma di riferimento relativo all’articolo 120:
- c.1.a) Modifiche e Opzioni previste in gara
- c.1.b) Modifiche per sopravvenuta necessità supplementari non previsti in gara
- c.1.c) Varianti in corso d’opera per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante
- c.1.d) Modifiche per sostituzione del contraente
- c.3 Modifiche sotto soglia e 10-15%
- c.5 Modifiche non sostanziali
- c.8 Modifica per clausole di rinegoziazione
- c.9 Modifica in aumento o diminuzione fino a 1/5 previste in gara
- c.10 Proroga prevista in gara
- c.11 Proroga in casi eccezionali

1. Modifiche e Opzioni previste in gara (c.1 lett. a)
Sono consentite modifiche:
- se la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate
- a prescindere dal loro valore monetario;
- se sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
quindi questa modifica è prevedibile e pertanto deve essere resa nota ai partecipanti mediante l’inserimento nei documenti di gara di clausole:
- chiare,
- precise,
- inequivocabili
e devono essere presenti quindi clausole che indicano ad esempio:
- limiti massimi di spesa per il ricorso alle modifiche;
- tipologia di prestazione richiesta per la modifica;
- quantità di attività richiesta;
- tempi di prolungamento per la modifica;
- luoghi in cui sarà eseguita la modifica;
- ecc..
I documenti in cui inserire queste clausole sono:
- capitolato speciale prestazionale e descrittivo;
- disciplinare di gara.
2. Modifiche per sopravvenuta necessità supplementari (c. 1 lett. b)
Sono consentite modifiche per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
l’ aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto (c.5 art. 120 D.Lgs. 36/2023);
Questa tipologia di modifica richiede uno specifico approfondimento sulla motivazione che dovrà essere supportata da dati oggettivi sia economici che tecnici.
Pertanto è necessario dotarsi di:
- analisi costi, preventivi, per esplicitare il vantaggio economico che si ottiene affidando direttamente le prestazioni supplementari alla stessa ditta che sta eseguendo l’appalto e non ad un’altra;
- relazioni tecniche per dimostrare che la ditta che sta eseguendo la prestazione possa essere l’unica che possa continuare con attività supplementari;
- analisi dei disguidi che si generano anche mediante l’attestazione degli atti amministrativi e tempi che si perdono per affidare le prestazioni supplementari ad un’altra ditta.
Queste modifiche vanno comunicate all’ANAC entro 30 giorni e va fatta pubblicità sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea se sopra soglia, in ambito nazionale se sotto soglia.
3. Varianti in corso d’opera (c.1 lett. c)
Le varianti in corso d’opera si hanno quando:
- l’ aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto (c.5 art. 120 D.Lgs. 36/2023);
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
Per l’ANAC, le varianti sono spesso riconducibili ad errori progettuali ed è pertanto necessario motivare estremamente bene qualora si renda necessario applicare tale modifica.
Le varianti in corso d’opera devono essere comunicate all’ANAC entro 30 giorni, va fatta pubblicità sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea se sopra soglia, in ambito nazionale se sotto soglia.
4. Modifiche per sostituzione del contraente (c.1 lett d)
Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché’ ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
5. Modifiche sotto soglia e 10-15% (c.3)
I contratti possono parimenti essere modificati, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all’articolo14;
- il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura;
- il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- non può alterare la natura complessiva del contratto.
Le modifiche devono essere comunicate all’ANAC entro 30 giorni
6. Modifiche non sostanziali (c.5)
Sono sempre consentite, indipendentemente dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite nel c.7 art. 120 D.Lgs. 36/2023.
Non rientrano nell’ambito delle modifiche sostanziali, fermo restando::
- i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e
- dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 (modifiche sostanziali),
le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore, purché rispettino la funzionalità dell’opera:
- a) garantiscono risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare per compensare gli aumenti dei costi delle lavorazioni;
- b) introducono soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di completamento dell’opera.”
7. Modifica per clausole di rinegoziazione (c.8)
Il contratto può essere modificato in base all’articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP propone un nuovo accordo entro 3 mesi. Senza accordo, la parte svantaggiata può agire legalmente per ristabilire l’equilibrio originale del contratto, con responsabilità per mancata rinegoziazione.
8. Modifica in aumento o diminuzione fino a 1/5 (c.9)
Nei documenti di gara iniziali potrebbe essere stabilito che, durante l’esecuzione del contratto, se sorge la necessità di aumentare o diminuire le prestazioni entro un limite massimo di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante ha il potere di richiedere all’appaltatore di eseguire le prestazioni alle condizioni inizialmente concordate. In tale situazione, l’appaltatore non è autorizzato a richiedere la risoluzione del contratto
9. Proroga prevista in gara (c.10)
Se nel bando e nei documenti di gara iniziali è inclusa un’opzione di proroga, il contraente originario è obbligato a svolgere le prestazioni contrattuali ai prezzi, termini e condizioni stabiliti nel contratto stesso. In alternativa, se specificato nei documenti di gara, deve farlo alle condizioni di mercato più vantaggiose per l’ente appaltante.
10. Proroga in casi eccezionali (c.11)
In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è ammessa la proroga temporanea del contratto con l’appaltatore uscente. Questo è possibile solo per il periodo strettamente necessario per concludere la procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa comportare rischi per persone, animali, beni o per l’igiene pubblica. Lo stesso vale nei casi in cui la cessazione dell’attività prevista nell’appalto comporterebbe un grave danno agli interessi pubblici che l’appalto mirava a soddisfare. In tali circostanze, il contraente originario è tenuto ad adempiere alle prestazioni contrattuali secondo i prezzi, i termini e le condizioni indicati nel contratto.
Riepilogo delle tipologie di modifiche
id | Art 120 | tipologia | tipo | limiti | autorizz | Comunic ANAC | pubblicità |
1 | c.1.a) | Modifiche e Opzioni | previste in gara | RUP | |||
2 | c.1.b) | Modifiche | sopravvenuta necessità supplementari | Massimo 50% valore del contratto | RUP | SI | GUCE |
3 | c.1.c) | Varianti in corso d’opera | circostanze imprevedibili | Massimo 50% valore del contratto | RUP | GUCE | |
4 | c.1.d) | Modifiche | sostituzione del contraente | RUP | |||
5 | c.3 | Modifiche | Sotto soglia e -10-15% | sotto : -soglia e -10-15% del contratto | RUP | SI | |
6 | c.5 | Modifiche | non sostanziali | SA su proposta del RUP | |||
7 | c.8 | Modifiche | clausole di rinegoziazione | RUP | |||
8 | c.9 | Modifiche | aumento o diminuzione fino a 1/5 | 15 appalto | RUP | ||
9 | c.10 | Proroghe | prevista in gara | RUP | |||
10 | c.11 | Proroghe | in casi eccezionali | RUP |
Modifiche sostanziali
La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni (comma 6 art. 120 D.Lgsl. 36/2023):
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
Modifiche non sostanziali
Non sono considerate sostanziali (comma 7 art. 120 D.Lgsl. 36/2023), fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:
- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.
Iter di autorizzazione di una modifica o variante
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
Il procedimento autorizzativo è riportato nell’art. 5 dell’allegato II.14 (comma 13 art. 120 D.Lgsl. 36/2023)
Il procedimento autorizzativo delle Modifiche e Varianti in corso d’opera con il nuovo codice contratti 2023 è riportato nell’art. 5 dell’allegato II.14 L’iter di autorizzazione per una modifica o variante al codice dei contratti pubblici generalmente segue una serie di fasi. Tieni presente che le procedure specifiche possono variare in base all’Ente che le approva in base a propri regolamenti. Ecco una panoramica generale dell’iter:
- Identificazione della Necessità:
In relazione alla specifica necessità, la Stazione Appaltante o l’appaltatore valutano la necessità di apportare una modifica o variante. Questa valutazione può derivare da cambiamenti nelle esigenze, nelle circostanze o negli obiettivi del progetto.
- Valutazione di Impatto
Viene effettuata un’analisi dell’impatto della modifica o variante proposta sul contratto esistente. Questo include considerazioni finanziarie, tecniche, temporali e giuridiche. In relazione al caso che si presenta, è necessario identificare la tipologia di modifica da attuare in quanto deve rientrare nei casi previsti per legge
- Elaborazione della Proposta:
Con l’ausilio del Direttore dei Lavori (DL) o Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) predispone gli atti per poi proporre l’autorizzazione della modifica alla Stazione Appaltante.
- Valutazione giuridica, tecnica e finanziaria
La proposta viene sottoposta a un’analisi legale per assicurarsi che sia conforme alle normative contrattuali, alle leggi e ai regolamenti in vigore. Si verifica se la modifica è ammissibile e se sono necessarie autorizzazioni aggiuntive. Se la modifica coinvolge aspetti tecnici complessi, potrebbe essere necessaria una valutazione da parte di esperti tecnici o consulenti esterni. Viene condotta un’analisi finanziaria per valutare l’impatto delle modifiche sui costi complessivi e sui finanziamenti disponibili.
- Approvazione Interna:
La proposta di modifica o variante viene presentata all’autorità competente all’interno dell’ente pubblico. In relazione ai propri regolamenti, la Stazione Appaltante approva la modifica al contratto. In generale per gli Enti pubblici, gli atti sono determinazioni dirigenziali o deliberazioni della Giunta comunale.
- Negoziazione e Stipulazione:
Se la modifica è approvata, si procede alla negoziazione dei dettagli specifici con l’appaltatore o il fornitore. Una volta raggiunto un accordo, si modifica il contratto originale (atto di sottomissione).
- Pubblicazione e comunicazioni:
Laddove richiesto, è necessario pubblicare un avviso pubblico riguardante la modifica proposta per informare eventuali parti interessate e il pubblico in generale. Sono poi necessarie le comunicazioni all’ANAC e pubblicazioni sulla GURI/GUCE
- Attuazione e Monitoraggio
La modifica o variante viene implementata e monitorata per assicurarsi che venga eseguita correttamente e soddisfi gli obiettivi.
Le modifiche dei contratti si hanno nella fase di esecuzione degli appalti pubblici che è parte dell’ultima delle fasi degli appalti.
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